CRIF Cancellazione, come agire e altro
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SEGNALAZIONI BANCA D’ITALIA E CRIF
Nell’ambito del diritto bancario rientra anche la problematica delle segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d’Italia o ad uno degli altri enti preposti alla medesima funzione di verifica della reputazione creditizia, di coloro che accedono a forme di finanziamento economico.
SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI PRESSO LA BANCA D’ITALIA
La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati che fotografa l’insieme dei debiti delle famiglie e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario, in grado di fornire agli intermediari informazioni utili per valutare il merito creditizio, ossia la capacità di onorare gli impegni finanziari assunti. Consultando la Centrale dei Rischi gli intermediari possono conoscere il livello di indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei pagamenti, utile ad impiegare le risorse finanziarie nel più efficiente possibile.
Ciò contribuisce a rafforzare la loro stabilità e quella del sistema finanziario nel suo complesso. Per questo la CR è gestita dalla Banca d’Italia, che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sulla “sana e prudente gestione” degli intermediari e sulla stabilità e l’efficienza complessiva del sistema finanziario.
CENTRALE RISCHI CRIF
Crif è un SIC, “sistema di informazioni creditizie”, soggetto di natura privatistica. Il Sic, gestito da Crif, si chiama Eurisc; trattasi di un sistema di tipo positivo e negativo, che contiene informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese, indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.
In Crif, a differenza della centrale rischi di Banca d’Italia, vengono riportate anche le semplici richieste di nuovi finanziamenti, soprattutto se non andate a buon fine, oltre le varie segnalazioni, tra cui quella maggiormente degna di nota a “sofferenza” e per qualunque tipologia di importo.
SEGNALAZIONI A SOFFERENZA: REQUISITI
La segnalazione a sofferenza presuppone lo “stato di insolvenza” del cliente. Lo stato di insolvenza è valutato direttamente dal segnalante. Preso atto dello stato di insolvenza e prima di procedere alla segnalazione, l’intermediario è tenuto ad assolvere un obbligo informativo nei confronti del cliente. L’accertamento dello stato d’insolvenza presuppone una verifica dell’intermediario: quest’ultimo deve compiere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. La sofferenza, infatti, non può originare automaticamente dal semplice ritardo nei pagamenti. Per stato d’insolvenza si intende una situazione patrimoniale deficitaria, di grave e non transitoria difficoltà economica. Prima di procedere alla segnalazione l’intermediario finanziario deve preventivamente informare per iscritto il cliente al fine di instaurare un contraddittorio con quest’ultimo nel rispetto del principio di buona fede tra le parti ex art. 1375 cod. civ. e di solidarietà ex art. 2 Cost
SEGNALAZIONI ILLEGITTIME
I più ricorrenti casi di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi sono riconducibili, in buona sostanza, a tre distinte fattispecie:
1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 125 co. 3 TUB l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.
L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto, ragion per cui l’intermediario sarà tenuto a provvedervi o tramite una raccomandata A/R oppure, ove possibile, tramite pec. Tale informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni a sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia, l’intermediario, debba, a pena di illegittimità della segnalazione, preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere.
2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”.
Come detto, la segnalazione “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà compiere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento di un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa.
Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza.
3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente: tale ipotesi si verifica allorquando a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario, la segnalazione non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.
Responsabilità dell’intermediario segnalante e risarcimento del danno da illegittima segnalazione
L’intermediario finanziario, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve assumere la condotta dell’accorto banchiere e deve adempiere agli obblighi secondo le modalità prescritte dall’art. 1176 co.2 cod. civ. (è richiesta la cd. diligenza professionale). Con riferimento all’erronea o illegittima segnalazione alla CR, la dottrina ha esaminato la possibilità di poter esperire, a tutela del soggetto illegittimamente segnalato, cumulativamente l’azione contrattuale e quella extracontrattuale.
La prima scaturisce dall’inadempimento di specifici obblighi assunti contrattualmente (si pensi alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio ex artt. 1715, 1374, 1375 cod. civ.); la seconda, invece, deriva direttamente dalla violazione di diritti specifici del soggetto leso (danno all’immagine, danno alla reputazione, violazione dei dati personali ecc.). Di pari passo, anche la giurisprudenza ritiene che sia pienamente ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale dal momento che le segnalazioni illegittime potrebbero pregiudicare il futuro accesso al credito da parte del cliente segnalato e minare gravemente la propria reputazione personale e/o commerciale.
Avverso la illegittima segnalazione dell’intermediario finanziario, il segnalato può agire giudizialmente (con ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.) al fine di richiedere all’autorità giudiziaria la rettifica o la cancellazione della segnalazione unitamente al risarcimento del danno
Lo Studio Legale Formato e Associati, offre una preliminare analisi della situazione, nella quale, esaminata la documentazione necessaria, verrà prospettata la strategia più idonea per la risoluzione del problema e predisposto un preventivo per le attività da svolgere. Una volta che il cliente conferirà l’incarico, lo Studio Legale Formato e Associati promuoverà immediatamente tutte le azioni necessarie sia stragiudiziali, sia giudiziali, necessarie per la soluzione del problema.