Domande frequenti
L’avvocato è il professionista al quale è affidato il fondamentale compito di tutelare, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando che nel processo venga garantito il rispetto delle regole del giudizio. Spetta dunque all’avvocato vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della nostra Costituzione e delle norme dell’Unione Europea e sul rispetto dei principi in essi contenuti, solo così l’avvocato può assicurare al proprio assistito una tutela effettiva.
L’avvocato deve esercitare la propria attività professionale con lealtà, indipendenza, correttezza, dignità, probità, decoro, diligenza e competenza.
Il particolare tra i principali obblighi e doveri dell’avvocato nei confronti del proprio assistito vi è l’obbligo alla fedeltà, alla segretezza, alla diligenza e all’informazione del cliente. L’obbligo di fedeltà pone in capo all’avvocato che ha accettato il mandato, il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la miglior difesa possibile del proprio assistito.
Egli deve adempiere fedelmente l’incarico ricevuto, e svolgere la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita, nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. Altro dovere fondamentale, che l’avvocato deve rispettare nell’adempimento della sua professione è la riservatezza sull’esistenza stessa del mandato nonché la segretezza delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del suo incarico professionale.
Per quanto riguarda il dovere alla diligenza dell’avvocato, esso va inteso oltre che in senso proprio, nel più generale obbligo per l’avvocato di sollecitare e informare il cliente e dissuaderlo dal compiere azioni che potrebbero compromettere la sua situazione processuale. Inoltre il professionista è tenuto ad informare il cliente di tutte le caratteristiche dell’attività, delle procedure necessarie, e i possibili risvolti della causa, sia positivi che negativi. L’avvocato ha inoltre l’obbligo di sottoporre al proprio cliente un preventivo scritto al fine di informarlo di tutte le voci di costo per le singole prestazioni, compresi oneri, contributi e spese.
Il professionista è tenuto ad informare il cliente della complessità e del rischio dell’incarico che assume, è tenuto a fornire i dati della propria polizza professionale, nonché informare il cliente dei titoli e specializzazioni posseduti.
Pertanto, un buon avvocato, tra le tante qualità di cui deve essere in possesso, deve comunicare al cliente in modo costante, chiaro, veritiero e completo.
Offrire consulenza legale o assistenza legale gratuita oppure a prezzi irrisori da parte di avvocati e studi legali costituisce illecito disciplinare. Tuttavia, la legge italiana al fine di garantire il diritto di difesa anche a quei soggetti meno abbienti che non avrebbero altrimenti la possibilità economica di affrontare i costi di giustizia, prevede il c.d. “patrocinio a spese dello Stato” o “gratuito patrocinio”.
Si tratta di un istituto di salvaguardia messo a disposizione dallo Stato Italiano per garantire il diritto costituzionale di difesa che permette a chi percepisca redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, inferiori ad Euro 11.746,68 (si veda aggiornamento normativa anno per anno – ultima modifica del 30 gennaio 2021), di ricevere assistenza legale gratuita e quindi di farsi assistere gratuitamente da un avvocato da lui scelto liberamente, purché inserito in apposito elenco, in quanto sarà lo Stato a pagare, successivamente, le spese di difesa.
Lo Studio Legale Formato e Sssociati è abilitato ad assistere gratuitamente nelle materie civili, penali, tributarie, ivi incluse le procedure di cd. volontaria giurisdizione.
Salvo alcuni casi previsti dalla legge, nelle cause civili, penali e amministrative le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Le cause in tribunale necessitano sempre di una assistenza legale, della figura di un professionista, che con le sue doti oratorie e con le giuste strategie processuali sappia affiancarci al meglio nel nostro problema legale. (c.d. obbligo di difesa tecnica).
La possibilità di non farci assistere da un avvocato si presenta dunque, soltanto in tutte quelle attività al di fuori del processo, dove una persona, molto spesso anche per il timore di dover affrontare elevati costi di attività legale, può davvero scegliere di non incaricare professionista legale, e difendersi personalmente.
In ogni caso anche nelle trattive stragiudiziali è assai consigliabile ricorrere ad un avvocato in quanto un bravo legale possiede preparazione ed esperienza (conoscenza approfondita di leggi, norme e codici, eccellenti doti comunicative, abilità di persuasione, precisione e puntualità, capacità di negoziazione), per poter affrontare sia aspetti tecnici che umani, ed indirizzare e condurre le parti nella migliore gestione possibile delle trattative.
Va esclusa invece la possibilità di incaricare un “non avvocato” per un problema legale, in quanto per l’esercizio della professione legale è richiesto il superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato e l’iscrizione in un apposito albo, per cui chi l’esercizio di tale professione da parte di chi non possiede i requisiti richiesti configura il reato di esercizio abusivo della professione.
Per diventare avvocato è necessario innanzitutto conseguire la laurea in Giurisprudenza. Dopo il conseguimento della laurea in Legge occorre iniziare la pratica forense presso uno studio legale di un avvocato già abilitato (il cd. dominus) che risulti iscritto da almeno 5 anni all’albo professione degli avvocati, al fine di acquisire le capacità necessarie per esercitare la libera professione, e gestire autonomamente uno studio legale.
La pratica forense che inizia con l’iscrizione nel Registro dei Praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove si di svolge, ha una durata di 18 mesi e il praticante avvocato dovrà partecipare ad almeno 20 udienze del proprio dominus per ogni semestre facendo annotare la propria presenza nel verbale di udienza e nel libretto della pratica. In alternativa è possibile iscriversi a una Scuola di specializzazione che permetterà all’aspirante avvocato di conseguire un diploma che ridurrà ad un solo anno lo svolgimento della pratica forense. La pratica forense termina con il conseguimento di un certificato di compiuta pratica forense, requisito necessario ai fini dell'iscrizione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Una volta terminato il periodo di pratica forense, ed ottenuto il certificato di compiuta pratica, si potrà sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
L'esame si svolge nel mese di dicembre, di ogni anno, e sono previste tre prove scritte (parere in materia di diritto civile, parerein materia di diritto penale, e la redazione di un atto nella materia che il candidato ritiene di propria competenza tra amministrativo, civile, penale). Solo chi supera l’esame scritto, sarà ammesso a sostenere la prova orale su 6 materie scelte preliminarmente dal candidato, di cui è fatto obbligo inserire almeno una procedura, e di cui è obbligatoria la deontologia forense.
Superata anche la prova orale, il candidato otterrà il certificato di superato esame necessario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale forense. Tuttavia, il perdurare della situazione legata al Covid-19 ha cambiato le carte in tavola: anche per la sessione 2021, come era già successo nel 2020, i candidati dovranno sostenere una doppia prova orale al posto dello scritto. Tuttavia, anche dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, l’avvocato è tenuto ad aggiornare le proprie competenze alle normative in vigore attraverso corsi di formazione ed aggiornamento al fine di garantire una consulenza legale efficace e adeguata ai propri clienti.