Sovraindebitamento e Legge n.3 del 2012

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Sovraindebitamento e Legge n.3 del 2012

Uno dei fenomeni socialmente più rilevanti nel nostro contesto economico è oggi rappresentato dal sovraindebitamento

Si tratta della situazione in cui una persona si trova a vivere un eccessivo squilibrio tra i debiti accumulati e la propria capacità reddituale, tale da non riuscire a far fronte alla propria situazione debitoria.

Tale fenomeno ha assunto nel corso degli anni, dimensioni sempre più rilevanti con ricadute negative sia sul benessere del singolo individuo, sia sulla stabilità dell’intero sistema economico e finanziario.

Il Legislatore, con la legge n.3 del 27/01/2012 (la c.d. legge salva suicidi) ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, norme idonee a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili.

Tale legge ha recentemente subito, a seguito della entrata in vigore il 25 dicembre 2020 della L. 176/2020, alcune importanti novità, in particolare è stata prevista una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.

Più specificamente le modiche introdotte alla Legge n.3/2012 hanno previsto una definizione più estesa di “consumatore”, estendendo il ricorso alla procedura anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici, agli imprenditori agricoli, agli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative; agli eredi di un imprenditore defunto, alle start-up innovative, e agli enti pubblici.

Mentre, è stata esclusa la possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento qualora il debitore abbia beneficiato già dell’esdebitazione per due volte, se nel caso del piano abbia contribuito a determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; o se nel caso dell’accordo abbia commesso atti in frode ai creditori.

Pertanto, il soggetto che non sia in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, può presentare al Tribunale competente, anche per il tramite e con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (O.C.C.), una proposta di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori, che ne preveda il soddisfacimento in qualsiasi modo (pagamento dilazionato, rimessione parziale del debito, cessione di beni e/o crediti, garanzia o accollo del debito da parte di terzi, ecc.) e specifichi i tempi e modi di esecuzione del piano.

Le procedure alle quali il debitore può ricorrere al fine di risolvere la crisi da sovraindebitamento sono:

1. Piano di ristrutturazione dei debiti

È lo strumento riservato al solo consumatore, ovvero persona fisica che abbia contratto debiti per scopi estranei ad attività di impresa o professionale. Questa procedura prevede una preliminare valutazione di fattibilità consentendo dilazioni o decurtazioni dei debiti contratti senza il consenso dei creditori ma per effetto del provvedimento di omologazione del piano da parte del Giudice.

Un importante novità nella L. 3/2012 riguarda l’articolo 7 bis che disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

A tal fine sono considerati membri della stessa famiglia, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, i conviventi di fatto e le parti di un’unione civile.

2. Accordo di composizione della crisi

Si tratta di una proposta avente ad oggetto un accordo con i creditori che necessita al fine di ottenere l’omologa da parte del Giudice del voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dell’importo complessivo dei crediti. Tuttavia, una volta omologato, l’accordo spiega i suoi effetti anche nei confronti dei creditori che abbiano espresso voto contrario.

Il Tribunale, valutata l’ammissibilità e la fattibilità della proposta, ne ordina la trasmissione a tutti i creditori, invitandoli ad esprimere il proprio parere.

 È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, colmando una lacuna che aveva indotto i Tribunali ad assumere posizioni spesso contrastanti.

3. Liquidazione del patrimonio

È la procedura con la quale il debitore propone di soddisfare i creditori mediante la vendita di tutti i suoi beni mobili ed immobili. L’esecuzione della liquidazione è affidata ad un Professionista incaricato dal Tribunale che deve individuare i creditori e predisporre lo stato passivo, nonché curare la vendita dei beni.

La domanda di risoluzione della crisi da sovraindebitamento va corredata da una serie di documentazione e da una relazione dettagliata redatta da un Organismo di Composizione della crisi (O.C.C.), che dovrà contenere dettagliatamente le cause che hanno portato al sovraindebitamento e le ragioni dell’incapacità del debitore ad onorare le proprie obbligazioni, la sua solvibilità nei precedenti cinque anni, una verifica circa la completezza e la veridicità della documentazione prodotta, nonché una valutazione sulla convenienza del piano per i creditori.

Gli Organismi di Composizione della Crisi sono Enti indipendenti dotati di specifiche professionalità, costituiti presso le Camere di Commercio, gli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del lavoro, e presso alcuni Comuni; hanno la funzione di coadiuvare il debitore nella presentazione di una delle domande di cui alla L.3/2012, attestare la veridicità di quanto dichiarato dal debitore e della documentazione allegata alla domanda di risoluzione della crisi, adempiere alcune forme di comunicazione e pubblicità, nonché assumere l’incarico di gestore o liquidatore giudiziale.

A seguito del decreto che dichiara l’apertura della procedura di risoluzione della crisi, e sino alla completa esecuzione del piano di risanamento o alla sua revoca, non possono essere intraprese da parte dei creditori azioni esecutive individuali nei confronti del debitore e, se già pendenti, le stesse vengono sospese.

Lo Studio Legale Formato e Associati si pone come obbiettivo quello di aiutare famiglie, imprenditori e imprese artigiane a superare le difficoltà legate alla crisi da sovraindebitamento generata dall’instabilità economica che il nostro paese sta attraversando in questo preciso momento storico.

Grazie alla nostra professionalità ed esperienza siamo in grado di assistere i nostri clienti ed affiancarli in questo processo dall’inizio fino alla conclusione della procedura. Offriamo diverse soluzioni che possono adattarsi perfettamente alle varie situazioni e casi specifici.

Lo Studio Formato e Associati, pertanto, fornirà la propria consulenza a chi si trova in difficoltà finanziaria a causa del debito eccessivo, per la chiusura di tutti i contenziosi a cui è soggetto, proprio stabilendo un piano di rientro o taglio dal debito contratto.

 

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